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Nuovo Accordo Stato Regioni per la Formazione in materia di Sicurezza

Aula con persone per corso di formazione
Tutte le novità per le aziende in materia di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si è fatto attendere per più di 2 anni, ma alla fine è arrivato, venerdì 24 maggio è entrato in vigore il Nuovo Accordo Stato Regioni relativo alla formazione in materia di sicurezza.

Le novità principali riguardano gli enti formatori, mentre per le aziende si segnalano alcuni cambiamenti, ma non viene stravolta l’impostazione dei precedenti accordi.

Con il presente articolo intendo riassumere le novità che riguarderanno le aziende, tralasciando quanto non è cambiato rispetto ai precedenti accordi.

Come prima cosa è importante identificare il campo di applicazione del nuovo accordo, i corsi normati sono i seguenti, con l’indicazione di presenza/assenza di novità:

  • Corso Lavoratori: non ci sono novità in termini di durate e periodicità di aggiornamento.
  • Corso Preposti: sono presenti novità.
  • Corso Dirigenti: sono presenti novità.
  • Datori di Lavoro non RSPP: sono presenti novità, trattasi di nuovo obbligo che nell’attuale legislazione non era previsto.
  • Datori di Lavoro/RSPP: sono presenti novità.
  • RSPP/ASPP: non ci sono novità in termini di durate e periodicità di aggiornamento
  • Coordinatori in fase di progettazione/Esecuzione nei cantieri: non ci sono novità in termini di durate e periodicità di aggiornamento.
  • Lavoratori, Datori di Lavoro, Lavoratori Autonomi che operano in ambienti confinanti: sono presenti novità.
  • Addetti all’utilizzo di attrezzature che richiedono specifica abilitazione: sono presenti novità.


 
Corso Lavoratori

Come specificato in precedenza, non sono state apportate modifiche alle durate e alla periodicità di aggiornamento, l’unica vera modifica di rilievo è la “scomparsa” della frase riportata nel vecchio accordo che concedeva la possibilità di completare la formazione dei lavoratori entro 60 giorni dall’assunzione. Va detto che tale frase aveva generato diverse interpretazioni non corrette, in ogni caso tale “possibilità” è stata cancellata e quindi, secondo il legislatore, la formazione deve essere effettuata prima di adibire il lavoratore all’attività lavorativa.

Risulta evidente che per molte aziende il rispetto di tale disposizione sia a dir poco “complicato”, occorrerà potenziare le misure compensative (informazione/addestramento) proprio perché in alcuni casi sarà impossibile formare i lavoratori prima di adibirli all’attività lavorativa.

Riconoscimento della formazione pregressa:

Tutti i corsi effettuati in vigenza del vecchio accordo sono riconosciuti, i lavoratori dovranno effettuare l’aggiornamento mantenendo la vecchia periodicità (5 anni).


 
Corso Preposti

È una delle figure che ha subito i cambiamenti maggiori.

  • Nuova durata corso base: 12 ore
  • Nuova periodicità di aggiornamento: 2 anni
  • Durata corso di aggiornamento: 6 ore (non cambia rispetto al precedente accordo)


Riconoscimento della formazione pregressa:

I corsi effettuati in vigenza del vecchio accordo sono riconosciuti, per i preposti che hanno svolto il corso base o l’ultimo corso di aggiornamento secondo il vecchio accordo da più di 2 anni (quindi prima del 24/05/2023) il corso di aggiornamento dovrà essere effettuato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo, quindi entro il 24/05/2026.

Per chi ha frequentato i corsi da meno di 2 anni (dopo il 24/05/2023) il corso va effettuato calcolando i 2 anni dalla data dell’attestato.

Per le ditte che operano nel comparto dell’edilizia si precisa che la frequenza del corso preposti ottempera anche a quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 81/08 (obblighi delle imprese affidatarie).


 
Corso Dirigenti

La modifica più rilevante riguarda la durata del corso base:

  • Nuova durata corso base: 12 ore (anziché 16)
  • Per il settore edile, i dirigenti delle imprese affidatarie, dovranno frequentare il modulo aggiuntivo “cantieri” della durata di 6 ore, questo permetterà di adempiere a quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 81/08 (obblighi di vigilanza delle imprese affidatarie in cantiere)


Riconoscimento della formazione pregressa:

Tutti i corsi effettuati in vigenza del vecchio accordo sono riconosciuti, i dirigenti dovranno effettuare l’aggiornamento mantenendo la vecchia periodicità (5 anni).


 
Corso Datore di Lavoro Non RSPP

Tale corso nei precedenti accordi non era previsto, questo significa che i datori di lavoro di ogni azienda, che non ricoprono il ruolo di RSPP, dovranno frequentare un corso di formazione come di seguito dettagliato:

  • Corso base: durata 16 ore
  • Per il settore edile, i datori di lavoro delle imprese affidatarie, dovranno frequentare il modulo aggiuntivo “cantieri” della durata di 6 ore, questo permetterà di adempiere a quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 81/08 (obblighi di vigilanza delle imprese affidatarie in cantiere)
  • Corso aggiornamento: durata 6 ore
  • Periodicità: ogni 5 anni

Proprio per il fatto che l’obbligo di formazione è stato introdotto con il nuovo accordo, i datori di lavoro che non hanno mai effettuato corsi, avranno tempo 24 mesi per svolgere la formazione, ovvero entro il 24/05/2027.

Riconoscimento della formazione pregressa:

I corsi di formazione già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al nuovo accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento (5 anni) dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.


 
Corso Datore di Lavoro/RSPP

In questo caso le novità riguardano le durate dei corsi, nello specifico:

  • Corso base: 16 ore come datore di lavoro (corso citato al punto precedente) + 8 ore di modulo comune, per alcuni settori il corso dovrà essere completato con un modulo integrativo, come di seguito dettagliato:
    • Modulo integrativo 1: A – Agricoltura, silvicoltura, zootecnia: 16 ore
    • Modulo integrativo 2: A – Pesca: 12 ore
    • Modulo integrativo 3: F – Costruzioni: 16 ore
    • Modulo integrativo 4: C – Chimico, petrolchimico: 16 ore
  • Corso aggiornamento: durata 8 ore
  • Periodicità: ogni 5 anni (dalla data di conclusione del modulo comune)


Riconoscimento della formazione pregressa:

Tutti i corsi effettuati in vigenza del vecchio accordo sono riconosciuti, i datori di lavoro/RSPP dovranno effettuare l’aggiornamento mantenendo la vecchia periodicità (5 anni).


 
Corso RSPP/ASPP   

Come citato in precedenza non si segnalano novità rilevanti per tali figure.

Riconoscimento della formazione pregressa:

Tutti i corsi effettuati in vigenza del vecchio accordo sono riconosciuti, i RSPP/ASPP dovranno effettuare l’aggiornamento mantenendo la vecchia periodicità (5 anni).


 
Corso per Lavoratori, Datori di Lavoro, Lavoratori Autonomi che operano in ambienti confinati

Tale corso nei precedenti accordi non era previsto, anche se le aziende che sono soggette a tale rischio normalmente avevano già effettuato i corsi di formazione.

Il nuovo accordo definisce durate e periodicità di aggiornamento come di seguito dettagliato:

  • Corso base: 12 ore
  • Corso aggiornamento: durata 4 ore
  • Periodicità: ogni 5 anni

Per chi non è in possesso di tale formazione si precisa che i corsi dovranno essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, quindi entro il 24/05/2026

Riconoscimento della formazione pregressa:

Si precisa che i corsi già effettuati saranno riconosciuti, purché i contenuti siano conformi a quelli previsti dal nuovo accordo.

Per la frequenza del corso di aggiornamento si dovranno considerare i 5 anni dalla data dell’ultimo attestato.


 
Addetti all’Utilizzo di Attrezzature che richiedono Specifica Abilitazione

In questo caso non cambiano le durate e le periodicità delle varie attrezzature citate nei precedenti accordi, le novità riguardano l’introduzione di alcune attrezzature che non erano presenti nel vecchio accordo, nello specifico:

  • Macchine agricole raccogli-frutta:
    • Corso base: 8 ore
    • Corso aggiornamento: 4 ore
    • Periodicità: 5 anni
  • Caricatori per la movimentazione dei materiali (il cosiddetto “ragno”):
    • Corso base: 8 ore
    • Corso aggiornamento: 4 ore
    • Periodicità: 5 anni
  • Carroponte/gru a cavalletto:
    • Corso base: 10 ore per attrezzature con comando in cabina
    • Corso base: 10 ore per attrezzature con comando pensile/radiocomando
    • Corso base: 11 ore per attrezzature con comando in cabina e/o comando pensile/radiocomando
    • Corso aggiornamento: 4 ore
    • Periodicità: 5 anni

Tali corsi dovranno essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, quindi entro il 24/05/2026.

Riconoscimento della formazione pregressa:

Tutti i corsi effettuati in vigenza del vecchio accordo sono riconosciuti, i lavoratori dovranno effettuare l’aggiornamento mantenendo la vecchia periodicità (5 anni).

Anche per le nuove attrezzature introdotte, i corsi di formazione già erogati alla data di entrata in vigore, i cui contenuti siano conformi a quelli previsti da nuovo accordo, sono riconosciuti, per la frequenza del corso di aggiornamento si dovranno considerare i 5 anni dalla data dell’ultimo attestato.


 
Verifica dell’Efficacia della Formazione

Un’altra novità introdotta dal nuovo accordo stato regioni riguarda l’obbligo della verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e dovrà constatare l’applicazione al lavoro di:

  • conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti mediante l’intervento formativo;
  • comportamenti e pratiche abituali inerenti all’organizzazione, quali la corretta applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli, ecc.

L’accordo prevede diverse modalità per effettuare tale verifica, starà alle aziende adottare gli strumenti adeguati in funzione della propria organizzazione. 


 
Attestati scaduti da tempo

Un importante punto del nuovo accordo chiarisce la questione degli attestati scaduti; se un corso è scaduto da meno di 10 anni non decade il credito formativo maturato e la frequenza del corso di aggiornamento consente di riacquisire i requisiti e di ritornare ad eseguire la funzione esercitata (es. un carrellista con corso scaduto da meno di 10 anni non potrà usare il carrello fino a quanto non completerà il corso di aggiornamento).

L’accordo chiarisce inoltre che gli RSPP/ASPP per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.


 
Gestione del transitorio

Come in tutti i casi di uscita di un nuovo provvedimento normativo è previsto un periodo per la gestione del transitorio, in fase di prima applicazione e comunque non oltre i 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo accordo (entro il 24/05/2026) potranno infatti essere ancora effettuati i corsi secondo quanto previsto dai vecchi accordi.



Conclusione

Come hai letto, a parte alcune novità (es. preposti, datori di lavoro non RSPP), non si segnalano stravolgimenti rispetto ai precedenti atti normativi, sicuramente gli enti formatori saranno costretti ad un po’ di “burocrazia” in più, ma questo probabilmente è stato previsto dal legislatore per cercare di contrastare il mercato dei “falsi attestati”.

Sicuramente l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento biennale per i preposti è un segnale importante, il legislatore ha correttamente ritenuto il preposto come “ruolo cardine” della sicurezza aziendale aumentando la periodicità di aggiornamento con l’obiettivo di sensibilizzare maggiormente i soggetti che devono garantire il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza.

La speranza di tutti è quella che la formazione sia uno strumento utile per ridurre gli infortuni nelle aziende, anche se non è con un corso da 16 ore destinato ad un lavoratore che si possono ottenere risultati concreti.

Ritengo che le aziende debbano potenziare l’addestramento/affiancamento (non trattati dal nuovo accordo), momento fondamentale per la sicurezza reale e concreta.

Ciò dovrà essere portato avanti scegliendo le persone giuste (il lavoratore esperto che addestra un neoassunto deve essere il primo a rispettare le regole) ed eventualmente introducendo sistemi che prevedano una valorizzazione dei comportamenti corretti da parte dei lavoratori.

In sintesi, il nuovo accordo introduce importanti aggiornamenti per alcune figure chiave (preposti, datori di lavoro non RSPP). Le aziende sono chiamate a un maggiore impegno organizzativo, ma con l’obiettivo condiviso di migliorare la sicurezza reale nei luoghi di lavoro.

Luca Ghiglione
Si.qu.am Srl

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