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Patente a crediti in edilizia: un modello per migliorare sicurezza e professionalità nel settore, forse…

Patente a crediti in edilizia

La sicurezza sul lavoro è uno dei temi più critici e dibattuti nel settore dell’edilizia. Con un numero di incidenti ancora troppo elevato, sia in Italia che in altri paesi.

Per questo motivo, dal 01/10/2024 il governo ha deciso di introdurre la cosiddetta “patente a crediti” come strumento per garantire standard più elevati di sicurezza, competenza e responsabilità tra i lavoratori e le imprese edili.

Come prima cosa è importante chiarire quali sono le aziende (imprese e lavoratori autonomi) a cui si applica la patente, anche se si parla di “edilizia” il campo di applicazione è esteso a tutte le aziende/lavoratori autonomi che possono operare “fisicamente” in un cantiere edile (titolo IV del D. Lgs. 81/08), quindi tale provvedimento interessa sicuramente tutte le imprese edili, ma anche tutte quelle aziende che possono operare in un cantiere edile (es. elettricisti, idraulici, impiantisti, montatori di serramenti, montatori di mobili/arredi, installatori di macchine, carpentieri e montatori di strutture, ecc.).

Tra le imprese/lavoratori autonomi operanti in un cantiere edile non sono obbligati al possesso della patente:

  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III

Sono inoltre escluse imprese/lavoratori autonomi che effettuano lavori di manutenzione nelle aziende al di fuori dell’ambito del titolo IV, esempio lavori di manutenzione in cui è sufficiente l’applicazione dell’art. 26 e la redazione del Duvri.

Sostanzialmente la patente diventa un requisito di idoneità tecnico professionale che riguarda anche l’affidamento di lavori in subappalto, per cui anche le aziende non soggette (es. in possesso di SOA con cat. III) hanno l’obbligo di verificare la patente dei loro subappaltatori, questo anche per non avere “brutte sorprese” al momento della verifica da parte del coordinatore del cantiere.

Cos’è la patente a crediti in edilizia?

La patente a crediti in edilizia è un sistema che associa un punteggio alle imprese e ai lavoratori autonomi del settore, basandosi su criteri come la formazione professionale, il rispetto delle norme di sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori. Ogni lavoratore autonomo o azienda parte con un determinato numero di crediti, che possono essere incrementati o decurtati in base al comportamento e alla qualità delle prestazioni.

Obiettivi principali: sicurezza e prevenzione

L’obiettivo della patente a crediti dovrebbe essere quello di aumentare la sicurezza nei cantieri, un tema cruciale in un settore che registra ogni anno un alto numero di incidenti, spesso mortali. Secondo i dati dell’INAIL, nel 2023 l’edilizia è stato uno dei settori con il maggior numero di denunce per infortuni sul lavoro, evidenziando la necessità di un intervento strutturale.

Oltre alla sicurezza, il sistema punta a incentivare la formazione continua e il miglioramento delle competenze professionali. In un mercato in costante evoluzione, dove l’innovazione tecnologica e la sostenibilità giocano un ruolo sempre più centrale, è essenziale che i lavoratori siano aggiornati sulle nuove tecniche costruttive, sui materiali e sulle normative.

Infine, la patente a crediti potrebbe rappresentare uno strumento efficace per combattere il lavoro nero e promuovere la legalità nel settore. Le imprese con una patente valida e un alto punteggio avrebbero un vantaggio competitivo, facilitando la selezione di operatori affidabili e qualificati.

 

Come funziona in pratica?

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:

    1. crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
    2. crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
      • fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
      • in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
    3. crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

L’upgrade dei crediti aggiuntivi è attivo dal 1° gennaio 2025, a condizione di non avere nel frattempo subito decurtazioni.

In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti.

Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse.

La patente viene rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta.

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  • adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti potrà essere attestato in alcuni casi mediante autocertificazione e in altri mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

Revoca della patente

La patente è revocata in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci sulla sussistenza di uno o più requisiti.

Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo, ad esempio l’assenza del DURC, non compromette l’utilizzabilità della patente, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dalla normativa.

I controlli sui requisiti possono essere eseguiti a campione, d’ufficio o durante ispezioni da parte dell’Ispettorato o di altri organi di vigilanza.

La revoca spetta alla Direzione interregionale o alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, soprattutto se coinvolge imprese straniere o con sedi in diverse giurisdizioni. Le decisioni devono essere comunicate agli uffici competenti.

L’adozione del provvedimento di revoca deve sempre essere preceduta da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da un’analisi della gravità dei fatti.

Pur a fronte di una dichiarazione sostituiva ritenuta non veritiera, l’INL valuterà:

  • la gravità dell’omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale);
  • la circostanza secondo cui l’eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l’impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del d.lgs. n. 758/1994.

Dopo dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può presentare domanda per ottenere una nuova patente.

Sospensione della patente

L’adozione del provvedimento di sospensione:

  • è obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata;
  • può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave, se la sospensione se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p.

Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

L’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi relativi all’infortunio da cui deriva la morte finalizzato all’adozione del suddetto provvedimento tiene conto dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti in cantiere e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni.

Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso; in caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

Assegnazione di crediti aggiuntivi

Alla patente sono assegnati crediti aggiuntivi, nella misura massima complessiva di 30, per storicità dell’azienda in base all’iscrizione alla camera di commercio, secondo le modalità indicate nella tabella allegata al decreto.

Possono essere attribuiti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, fino a 30 ulteriori crediti, nei seguenti casi: sistemi di gestione della sicurezza ISO 45001, investimenti nella formazione, utilizzo di soluzioni tecnicamente avanzate, ecc

In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti.

In quali casi è prevista la decurtazione dei crediti

Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse.

Si va dai 2 punti per l’omessa formazione fino ai 20 punti per un infortunio mortale di un lavoratore (con responsabilità accertata da parte dell’azienda).

E’ anche importante ricordare che in caso di infortunio mortale, la decurtazione dei crediti/sospensione dell’attività è prevista in caso di responsabilità accertata da parte dell’azienda, ma dall’evento infortunistico all’ultimo grado di giudizio, considerando i tempi della giustizia italiana, potrebbero passare 6/7 anni.

Conclusione

Con l’introduzione della patente a crediti il legislatore ha deciso di mettere in pratica quanto era già stato abbozzato con la pubblicazione del decreto 81 (sistema di qualificazione delle imprese) anche se gli strumenti legislativi e sanzionatori per la gestione della sicurezza nei cantieri erano già presenti da tempo; questo nuovo sistema, dunque, rischia di essere l’ennesimo provvedimento preso a seguito di un grave incidente sul lavoro, probabilmente con l’idea di dare un segnale forte.

Per ottenere la patente è sufficiente collegarsi al sito e compilare una serie di autocertificazioni, per altro dichiarando di avere documenti già obbligatori per legge, la cui assenza comporterebbe il divieto di accesso al cantiere.

Le aziende non devono allegare/caricare documenti, ma risulta evidente che quanto autocertificato debba corrispondere a verità.

Quindi, oltre alla decurtazione dei punti, potranno essere erogate sanzioni per dichiarazioni mendaci, mancanza di documenti (es. valutazione dei rischi) ed eventuali altre inadempienze rilevate in cantiere.

Proprio per questo motivo è importante rimarcare che la patente a crediti ha introdotto il sistema dei punteggi che si va ad aggiungere all’apparato sanzionatorio già presente, che in alcuni casi è ben più restrittivo rispetto alla semplice decurtazione di punti; se ad esempio si analizza l’argomento valutazione dei rischi, la mancata redazione secondo il sistema della patente a crediti, prevederebbe la decurtazione di 5 punti, ma in realtà, secondo il decreto 81, la mancata redazione comporta la sospensione dell’attività (situazione ben più critica rispetto alla decurtazione dei 5 punti).

In conclusione, ben vengano tutti gli strumenti introdotti per migliorare la sicurezza, ma la vera soluzione si troverà quando si smetterà di pensare che la sicurezza si fa con la carta e si inizierà a pensare che ciò che conta è la parte operativa sul campo, ma per questo serve un cambiamento culturale da parte di tutti gli attori della sicurezza, che a parere dello scrivente, è già in atto.

La patente a crediti è uno strumento importante, ma la formazione continua e l’aggiornamento professionale sono fondamentali per garantire la sicurezza sul lavoro a lungo termine.

 

Luca Ghiglione
Si.qu.am Srl